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Prodotti tipici
Cano questo termine – cui si attribuisce un significato a valenza trasversale - si indicano i prodotti DOP, e IGP; i vini DOC e i vini IGT e i prodotti tradizionali agro-alimentari, sostanzialmente i prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano materie prime di particolare pregio.
Denominazione di Origine Protetta (DOP)
Il Reg. CEE n° 2081/92, designa un prodotto agricolo o alimentare, le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata. In sostanza, la DOP si applica a produzioni il cui ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima all’ottenimento del prodotto finito, viene svolto all’interno di un’area geografica ben delimitata, e quindi, date le condizioni produttive attuali, non riproducibili al di fuori di quest’area.
Indicazione Geografica Protetta (IGP)
E’ la qualifica, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica, possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.
A differenza della DOP, la IGP non richiede necessariamente la produzione in loco della materia prima, purchè questa consenta di ottenere un prodotto corrispondente ai requisiti imposti dal disciplinare.
Il regolamento CEE 2081/92 intende quindi proteggere esclusivamente le denominazioni di prodotti che risultano avere una caratteristica legata alla localizzazione geografica, mentre le denominazioni che hanno un carattere generico non risultano protette e possono continuare ad esistere nelle condizioni attualmente esistenti.
Il termine “IGP” è relativo al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionale, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare che sia originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinate qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata. Le IGP sono disciplinate dal Reg. CEE 2081/92
Indicazione geografica tipica (Igt)
Riconoscimento di qualità attribuiti ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con disciplinare produttivo poco restrittivo. L’indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno. I vini Igt sono gli omologhi dei francesi “Vin de Pays” e dei tedeschi “Landwein”. (Legge 164/92).
Doc (Denominazione di origine controllata)
Le Doc sono attribuite ai vini prodotti in zone delimitate recando il loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della Doc e la disciplina di produzione è piuttosto rigida. Sono immessi al consumo soltanto dopo analisi chimiche e sensoriali.
Docg (Denominazione di origine controllata e garantita)
Le Docg sono attribuite ai vini Doc di “particolare pregio qualitativo” e di notorietà nazionale ed internazionale. Questi vini sono sottoposti a controlli più severi, devono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portano un contrassegno dello Stato che dà garanzia dell’orogine, della qualità e che consente di numerare i pezzi..
Prodotti tradizionali
Prodotto agro-alimentare le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per il tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. (D.M. 18 luglio 2000).
Prezzi ed etichette
Anche in Campania le confezioni degli alimenti destinati al consumatore devono riportare una serie di informazioni obbligatorie sull’etichetta o su altra documentazione illustrativa quali: le denominazione legale e merceologica del prodotto, il nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea, il paese di origine se situato fuori dall’ U.E., l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente.Il Codice del consumo stabilisce l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura. Per i prodotti preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo deve essere riferito al peso netto del prodotto sgocciolato. Per gli alimenti commercializzati sfusi va indicato soltanto il prezzo per unità di misura. La mancanza di prezzi ed informazioni corrette sulle etichette rappresenta un pericolo per tutti consumatori che va immediatamente segnalato alla pubblica autorità ed alle Associazioni dei Consumatori. |
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